Segnalazione condotte illecite – whistleblowing

La disciplina del c.d. ”whistleblowing”, introdotta nell’ordinamento al fine di contrastare eventuali fenomeni corruttivi nell’ambiente di lavoro, prevede una specifica tutela per il segnalante che voglia segnalare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti.

Per segnalante si intende: colui che è testimone di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro e decide di fare una segnalazione a riguardo.
Rientrano nella definizione di segnalanti i dipendenti a tempo determinato, indeterminato, gli stagisti, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori, i consulenti, i collaboratori di una impresa fornitrice di beni o di servizi.

Ai sensi dell’art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive modifiche ed integrazioni, colui che intenda segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con ASMIU Srl può farlo utilizzando l’apposita piattaforma adottata salla Società in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle Linee Guida dell’A.N.AC. in materia.

La segnalazione deve riguardare esclusivamente condotte illecite e non potrà pertanto essere utilizzata dal segnalante per inviare rimostranze di carattere personale che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.

Modalità di esercizio della segnalazione di atti illeciti
La segnalazione di condotte illecite, può essere effettuata utilizzando l’apposita piattaforma informatica integrata web-based resa accessibile da ASMIU – RetiAmbiente al seguente link: https://retiambiente.segnalazioni.net/

La piattaforma informatica permette di gestire le comunicazioni pervenute da parte del whistleblower con garanzia di riservatezza sia per quanto riguarda l’identità del soggetto segnalante sia per quanto riguarda il contenuto delle segnalazioni, le quali sono protette mediante misure di sicurezza e tecniche di cifratura idonee a garantirne la massima segretezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

Le segnalazioni saranno esaminate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) di Gruppo.

Che cosa si puà segnalare

Si possono segnalare violazioni rilevanti che consistono in:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi punti 3), 4), 5) e 6);
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, che non rientrano nei successivi punti 3), 4), 5) e 6);
  3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, anche se non indicati nell’allegato al d.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei precedenti punti 3), 4) e 5).

Che cosa NON si può segnalare

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Ai sensi del d.lgs. 24/2023 non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

  1. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore);
  2. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto;
  3. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.